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Statuto dell'Associazione “La Radice – ONLUS”

 

 

TITOLO I

 

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – SCOPO

 

Articolo 1)

E’ costituita una Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) sottoforma di associazione denominata “LA RADICE – ONLUS”.

 

Articolo 2)

L’Associazione ha sede in  Castel Goffredo (Mn) Via Giotto n. 8.

 

Articolo 3)

L’Associazione, che non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, svolge la sua attività esclusivamente nel settore della tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente.

L’Associazione è una istituzione apolitica ed aconfessionale ed ha durata indeterminata.

 

Articolo 4) 

L’Associazione si costituisce a strumento di aggregazione e di coordinamento del lavoro di volontariato a favore della comunità e del territorio, perseguendo lo scopo della tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente.  Secondo un concetto di ambiente allargato agli ambiti della cultura, dell’arte, della storia, l’Associazione si prefigge di promuovere la ripiantumazione delle campagne e di favorire una ridefinizione ed un potenziamento delle aree a verde del tessuto urbano.

L’Associazione svolgerà in particolare le seguenti attività:

a) attività ecologica:

 - Diffusione del “Progetto O.A.S.I.” (Operazione Alberi e SIepi), finalizzato alla formazione di siepi e boschetti su ritagli di terreno altrimenti inutilizzati, viali di accesso alle proprietà rurali, filari alberati ai margini delle capezzagne, lungo le strade campestri, sulle sponde dei corsi d’acqua, ai confini delle proprietà con piante rigorosamente autoctone e coltivate a partire dal seme;

- Prestazione di consulenza gratuita per la redazione dei “Progetti O.A.S.I.”;

- Collaborazione con le Amministrazioni Comunali, Enti ed Associazioni locali per la fornitura di alberi da utilizzare nella formazione ed integrazione di aree verdi a carattere pubblico;

- Promozione di iniziative rivolte essenzialmente alle scuole, attraverso la partecipazione alle “Feste dell’albero” e la collaborazione con gli insegnanti nell’organizzazione di attività didattiche dedicate all’ambiente, con finalità di sensibilizzazione in materia di ambiente ed ecologia.

b) attività culturali, educative e di formazione: allestimento di convegni, mostre, inchieste e proiezioni in materia di tematiche ambientali rivolte principalmente alle scuole a scopo di sensibilizzazione e promozione ambientale;

c) attività ricreative: iniziative per il tempo libero e di sviluppo del volontariato, finalizzate alla sensibilizzazione in materia di ambiente ed ecologia;

d) attività editoriale: pubblicazione di periodici, riviste, atti di convegni, studi e ricerche nell’ambito delle attività istituzionali dell’associazione.

L’Associazione si propone inoltre come struttura di servizi, nella forma e nei modi previsti dalla legge in convenzione con Enti ed Istituzioni, Associazioni, categorie, Centri che perseguano finalità coincidenti, anche parzialmente, con le proprie.

L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle ad esse direttamente connesse o da quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

 

 

TITOLO II

 

ASSOCIATI

 

Articolo 5)

Il numero degli associati è illimitato.

L’adesione è libera, senza distinzioni di sesso, età, religione, residenza. Possono diventare Soci tutti coloro che condividano le finalità dell’Associazione. La domanda di Socio deve essere rivolta al Consiglio Direttivo, che deciderà nel corso della prima seduta successiva alla presentazione della domanda.

 

Articolo 6)

Il Socio è tenuto alla corresponsione della quota annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.

Nel caso il Socio non versi nei tempi stabiliti la quota annuale, ne decade l’iscrizione.

La quota associativa non è trasmissibile e non è rivalutabile.

Ogni Socio deve svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, ma ha diritto ad essere rimborsato delle spese sostenute per l’attività prestata.

E’ in ogni caso esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa da parte dei Soci.

 

Articolo 7)

Il Socio ha diritto ad un voto nell’Assemblea, ma solo i Soci maggiori di età hanno diritto al voto per quanto riguarda l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.

 

Articolo 8)

La qualità di Socio si perde per morte, per recesso volontario o per esclusione.

Il recesso è consentito a qualsiasi Socio in qualunque momento, previa comunicazione scritta motivata indirizzata al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio direttivo può deliberare l’esclusione del Socio che non osservi le disposizioni dell’Atto Costitutivo e dello Statuto, le deliberazioni degli Organi Sociali o qualora il Socio danneggi moralmente o materialmente l’Associazione. 

 

Articolo 9)

L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo, esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento, oppure concorrenti a qualificare o specializzare l’attività da essa svolta.

 

 

TITOLO III

 

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

 

Articolo 10)

Gli organi dell’Associazione sono:

- l’Assemblea;

- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente;

- il Segretario.

Tutte le cariche sono gratuite.

 

ASSEMBLEA

 

Articolo 11)

L’Assemblea è costituita da tutti i Soci che risultino iscritti nel Libro dei Soci nel momento in cui l’Assemblea è convocata.

L’Assemblea dei Soci è convocata in via ordinaria e straordinaria, per decisione del Consiglio Direttivo o su richiesta indirizzata al Presidente di almeno un terzo dei Soci.

L’Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno, entro il 30 aprile o, nel caso previsto dall’art. 25, entro il 30 giugno, per l’approvazione del bilancio consuntivo.

L’Assemblea in via straordinaria viene convocata su delibera del Consiglio direttivo o richiesta di 1/10 dei Soci.

 

Articolo 12)

Le Assemblee ordinarie o straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno otto giorni prima della data fissata per la prima adunanza, mediante avviso affisso in sede e tramite lettera spedita al recapito dei Soci, che dovrà specificare l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora dell’adunanza sia di prima che di eventuale seconda convocazione; nei casi di urgenza è consentita una comunicazione per via telegrafica con tre giorni di preavviso.

 

Articolo 13)

L’Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza fisica o tramite delegati di almeno la metà più uno dei Soci, in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

L’Assemblea straordinaria è invece validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di almeno il 60% dei Soci.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o da persona designata dall’Assemblea stessa.

I verbali delle riunioni dell’Assemblea sono redatti dal Segretario in carica o, in sua assenza, per quella sola Assemblea, da persona scelta dal Presidente fra i presenti.

 

Articolo 14)

L’Assemblea Ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

In caso di parità dei voti l’Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

L’Assemblea Straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.

Le funzioni di Segretario dell’Assemblea Straordinaria devono essere demandate ad un Notaio scelto dal Presidente.

Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i Soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

L’Assemblea vota normalmente per alzata di mano. Su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il Presidente dell’Associazione sceglierà due scrutatori fra i presenti.

 

Articolo 15)

All’Assemblea spettano i seguenti compiti, in sede ordinaria:

- discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e sulle deliberazioni del Consiglio;

- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;

- deliberare sulle direttive d’ordine generale dell’Associazione e sull’attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;

- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;

in sede straordinaria:

- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto, sullo scioglimento dell’Associazione e su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

 

CONSIGLIO DIRETTIVO

 

Articolo 16)

L’Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da tre a sette membri, eletti dall’Assemblea Ordinaria fra i propri componenti, previa determinazione del loro numero.

Il Consiglio dura in carica due anni e comunque fino all’Assemblea Ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati.

Se nel corso del biennio vengono meno uno o più consiglieri, subentrano i primi non eletti, che rimangono in carica solo per il restante periodo.

Il Consiglio Direttivo elegge, nel suo seno, un il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario.

I membri del Consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, ma potranno ricevere un rimborso per le spese effettivamente sostenute nell’adempimento del loro incarico, previo opportuno rendiconto.

 

Articolo 17)

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al mese e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, o quando lo richiedano tre componenti.

Alle riunioni partecipa il Segretario. In assenza del medesimo le funzioni saranno svolte da un membro del Consiglio designato dal Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo saranno convocate, senza formalità di sorta, almeno tre giorni prima della data fissata.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente o, in loro assenza, da un Consigliere designato dai presenti.

Le sedute e le deliberazioni sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

 

Articolo 18)

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- deliberare sulle questioni riguardanti l’attività dell’Associazione per l’attuazione delle sue finalità, dando esecuzione alle delibere assembleari ed assumendo tutte le iniziative del caso;

- predisporre i bilanci consuntivi da sottoporre all’Assemblea per l’approvazione;

- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l’ordinaria amministrazione;

- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;

- deliberare l’accettazione o il rigetto delle domande per l’ammissione dei nuovi Soci;

- decidere nella scelta e per l’assunzione del personale dipendente;

- deliberare sull’adesione e partecipazione dell’Associazione ad Enti ed Istituzioni pubbliche e private che interessano l’attività dell’Associazione stessa, stabilendone le modalità di convenzione e designandone i rappresentanti da scegliere fra i Soci.

Il Consiglio Direttivo, nell’esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di Commissioni consultive e di studio, Gruppi di lavoro, Comitati tecnici nominati dal Consiglio stesso, composti da Soci e non soci.

 

PRESIDENTE

 

Articolo 19)

Il Presidente dirige l’Associazione e la rappresenta a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnino l’Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può delegare, ad uno o più Consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

 

Articolo 20)

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i membri del Consiglio stesso; dura in carica un biennio e comunque fino all’Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede ad eleggere un nuovo Presidente.

 

SEGRETARIO

 

Articolo 21)

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo per un biennio, fra i suoi componenti o anche fra persone non componenti il Consiglio ma socie dell’Associazione.

Il Segretario dirige gli uffici dell’Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, compila e conserva i Libri Sociali e la contabilità dell’Associazione, provvede alla firma della corrispondenza corrente e svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza dalla quale riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti; partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo ed alle riunioni dell’Assemblea, redigendone i verbali.

Il Segretario avrà cura, in particolare, di mantenere contatti con gli Uffici pubblici e privati, gli Enti e le Organizzazioni che interessano l’attività dell’Associazione.

 

 

TITOLO IV

 

PATRIMONIO E FINANZE

 

Articolo 22)

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

- dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni comunque vengano in proprietà dell’Associazione;

- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

 

Articolo 23)

Le entrate dell’Associazione sono costituite:

- dall’introito delle quote sociali;

- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti dei Soci o di terzi;

- dai proventi ottenuti da gestioni e iniziative diverse;

- da contributi di Pubbliche Amministrazioni, Enti locali, Istituti di Credito e da Enti in genere.

 

Articolo 24)

Gli utili o gli avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Vi è divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che questo non sia imposto dalla legge.

 

 

TITOLO V

 

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

 

Articolo 25)

L’esercizio sociale inizia il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla compilazione del bilancio consuntivo che dovrà essere presentato all’Assemblea dei Soci per l’approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, o qualora particolari esigenze lo richiedano, entro sei mesi.

Il prospetto di bilancio è esposto e rimane a disposizione dei Soci presso la Sede legale per 30 giorni prima dell’Assemblea chiamata ad approvarlo.

 

Articolo 26)

Lo scioglimento dell’Associazione dovrà essere deciso da un’apposita Assemblea Straordinaria opportunamente convocata.

In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio sarà devoluto ad altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Articolo 27)

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

 

 

 

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