|
|
Statuto dell'Associazione “La Radice – ONLUS”
TITOLO I
DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – SCOPO
Articolo
1) E’ costituita una Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) sottoforma di associazione denominata “LA RADICE – ONLUS”.
Articolo
2) L’Associazione ha sede in Castel Goffredo (Mn) Via Giotto n. 8.
Articolo
3) L’Associazione,
che
non
ha
fini
di
lucro
e
persegue
esclusivamente
finalità
di
solidarietà
sociale,
svolge
la
sua
attività
esclusivamente
nel
settore
della
tutela
e
valorizzazione
della
natura
e
dell’ambiente. L’Associazione è una istituzione apolitica ed aconfessionale ed ha durata indeterminata.
Articolo
4)
L’Associazione
si
costituisce
a
strumento
di
aggregazione
e
di
coordinamento
del
lavoro
di
volontariato
a
favore
della
comunità
e
del
territorio,
perseguendo
lo
scopo
della
tutela
e
valorizzazione
della
natura
e
dell’ambiente.
Secondo
un
concetto
di
ambiente
allargato
agli
ambiti
della
cultura,
dell’arte,
della
storia,
l’Associazione
si
prefigge
di
promuovere
la
ripiantumazione
delle
campagne
e
di
favorire
una
ridefinizione
ed
un
potenziamento
delle
aree
a
verde
del
tessuto
urbano.
L’Associazione
svolgerà
in
particolare
le
seguenti
attività: a)
attività
ecologica:
-
Diffusione
del
“Progetto
O.A.S.I.”
(Operazione
Alberi
e
SIepi),
finalizzato
alla
formazione
di
siepi
e
boschetti
su
ritagli
di
terreno
altrimenti
inutilizzati,
viali
di
accesso
alle
proprietà
rurali,
filari
alberati
ai
margini
delle
capezzagne,
lungo
le
strade
campestri,
sulle
sponde
dei
corsi
d’acqua,
ai
confini
delle
proprietà
con
piante
rigorosamente
autoctone
e
coltivate
a
partire
dal
seme; -
Prestazione
di
consulenza
gratuita
per
la
redazione
dei
“Progetti
O.A.S.I.”; -
Collaborazione
con
le
Amministrazioni
Comunali,
Enti
ed
Associazioni
locali
per
la
fornitura
di
alberi
da
utilizzare
nella
formazione
ed
integrazione
di
aree
verdi
a
carattere
pubblico; -
Promozione
di
iniziative
rivolte
essenzialmente
alle
scuole,
attraverso
la
partecipazione
alle
“Feste
dell’albero”
e
la
collaborazione
con
gli
insegnanti
nell’organizzazione
di
attività
didattiche
dedicate
all’ambiente,
con
finalità
di
sensibilizzazione
in
materia
di
ambiente
ed
ecologia. b)
attività
culturali,
educative
e
di
formazione:
allestimento
di
convegni,
mostre,
inchieste
e
proiezioni
in
materia
di
tematiche
ambientali
rivolte
principalmente
alle
scuole
a
scopo
di
sensibilizzazione
e
promozione
ambientale; c)
attività
ricreative:
iniziative
per
il
tempo
libero
e
di
sviluppo
del
volontariato,
finalizzate
alla
sensibilizzazione
in
materia
di
ambiente
ed
ecologia; d)
attività
editoriale:
pubblicazione
di
periodici,
riviste,
atti
di
convegni,
studi
e
ricerche
nell’ambito
delle
attività
istituzionali
dell’associazione. L’Associazione
si
propone
inoltre
come
struttura
di
servizi,
nella
forma
e
nei
modi
previsti
dalla
legge
in
convenzione
con
Enti
ed
Istituzioni,
Associazioni,
categorie,
Centri
che
perseguano
finalità
coincidenti,
anche
parzialmente,
con
le
proprie. L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle ad esse direttamente connesse o da quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
TITOLO II
ASSOCIATI
Articolo 5) Il
numero
degli
associati
è
illimitato. L’adesione è libera, senza distinzioni di sesso, età, religione, residenza. Possono diventare Soci tutti coloro che condividano le finalità dell’Associazione. La domanda di Socio deve essere rivolta al Consiglio Direttivo, che deciderà nel corso della prima seduta successiva alla presentazione della domanda.
Articolo 6) Il
Socio
è
tenuto
alla
corresponsione
della
quota
annuale
nella
misura
stabilita
dal
Consiglio
Direttivo. Nel
caso
il
Socio
non
versi
nei
tempi
stabiliti
la
quota
annuale,
ne
decade
l’iscrizione. La
quota
associativa
non
è
trasmissibile
e
non
è
rivalutabile. Ogni
Socio
deve
svolgere
la
propria
attività
in
modo
personale,
spontaneo
e
gratuito,
senza
fini
di
lucro,
ma
ha
diritto
ad
essere
rimborsato
delle
spese
sostenute
per
l’attività
prestata. E’ in ogni caso esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa da parte dei Soci.
Articolo 7) Il Socio ha diritto ad un voto nell’Assemblea, ma solo i Soci maggiori di età hanno diritto al voto per quanto riguarda l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
Articolo 8) La
qualità
di
Socio
si
perde
per
morte,
per
recesso
volontario
o
per
esclusione. Il
recesso
è
consentito
a
qualsiasi
Socio
in
qualunque
momento,
previa
comunicazione
scritta
motivata
indirizzata
al
Consiglio
Direttivo. Il Consiglio direttivo può deliberare l’esclusione del Socio che non osservi le disposizioni dell’Atto Costitutivo e dello Statuto, le deliberazioni degli Organi Sociali o qualora il Socio danneggi moralmente o materialmente l’Associazione.
Articolo 9) L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo, esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento, oppure concorrenti a qualificare o specializzare l’attività da essa svolta.
TITOLO III
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 10) Gli organi dell’Associazione sono: - l’Assemblea; -
il
Consiglio
Direttivo; -
il
Presidente; -
il
Segretario. Tutte
le
cariche
sono
gratuite.
ASSEMBLEA
Articolo 11) L’Assemblea
è
costituita
da
tutti
i
Soci
che
risultino
iscritti
nel
Libro
dei
Soci
nel
momento
in
cui
l’Assemblea
è
convocata. L’Assemblea
dei
Soci
è
convocata
in
via
ordinaria
e
straordinaria,
per
decisione
del
Consiglio
Direttivo
o
su
richiesta
indirizzata
al
Presidente
di
almeno
un
terzo
dei
Soci. L’Assemblea
viene
convocata
in
via
ordinaria
almeno
una
volta
all’anno,
entro
il
30
aprile
o,
nel
caso
previsto
dall’art.
25,
entro
il
30
giugno,
per
l’approvazione
del
bilancio
consuntivo. L’Assemblea
in
via
straordinaria
viene
convocata
su
delibera
del
Consiglio
direttivo
o
richiesta
di
1/10
dei
Soci.
Articolo 12) Le Assemblee ordinarie o straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno otto giorni prima della data fissata per la prima adunanza, mediante avviso affisso in sede e tramite lettera spedita al recapito dei Soci, che dovrà specificare l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora dell’adunanza sia di prima che di eventuale seconda convocazione; nei casi di urgenza è consentita una comunicazione per via telegrafica con tre giorni di preavviso.
Articolo 13) L’Assemblea
Ordinaria
è
regolarmente
costituita
in
prima
convocazione
con
la
presenza
fisica
o
tramite
delegati
di
almeno
la
metà
più
uno
dei
Soci,
in
seconda
convocazione,
da
tenersi
anche
nello
stesso
giorno,
qualunque
sia
il
numero
dei
presenti. L’Assemblea
straordinaria
è
invece
validamente
costituita,
sia
in
prima
che
in
seconda
convocazione,
con
la
presenza
di
almeno
il
60%
dei
Soci. L’Assemblea
è
presieduta
dal
Presidente
dell’Associazione
o,
in
caso
di
sua
assenza,
dal
Vice
Presidente
o
da
persona
designata
dall’Assemblea
stessa. I
verbali
delle
riunioni
dell’Assemblea
sono
redatti
dal
Segretario
in
carica
o,
in
sua
assenza,
per
quella
sola
Assemblea,
da
persona
scelta
dal
Presidente
fra
i
presenti.
Articolo 14) L’Assemblea
Ordinaria
delibera,
sia
in
prima
che
in
seconda
convocazione,
con
la
maggioranza
minima
della
metà
più
uno
dei
voti
espressi. In
caso
di
parità
dei
voti
l’Assemblea
deve
essere
chiamata
subito
a
votare
una
seconda
volta. L’Assemblea
Straordinaria
delibera,
sia
in
prima
che
in
seconda
convocazione,
con
la
maggioranza
di
almeno
i
due
terzi
dei
voti
espressi. Le
funzioni
di
Segretario
dell’Assemblea
Straordinaria
devono
essere
demandate
ad
un
Notaio
scelto
dal
Presidente. Le
deliberazioni
prese
in
conformità
allo
Statuto
obbligano
tutti
i
Soci
anche
se
assenti,
dissenzienti
o
astenuti
dal
voto. L’Assemblea vota normalmente per alzata di mano. Su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il Presidente dell’Associazione sceglierà due scrutatori fra i presenti.
Articolo 15) All’Assemblea
spettano
i
seguenti
compiti,
in
sede
ordinaria: -
discutere
e
deliberare
sui
bilanci
consuntivi
e
sulle
deliberazioni
del
Consiglio; -
eleggere
i
membri
del
Consiglio
Direttivo; -
deliberare
sulle
direttive
d’ordine
generale
dell’Associazione
e
sull’attività
da
essa
svolta
e
da
svolgere
nei
vari
settori
di
sua
competenza; -
deliberare
su
ogni
altro
argomento
di
carattere
ordinario
sottoposto
alla
sua
approvazione
dal
Consiglio
Direttivo; in
sede
straordinaria: -
deliberare
sulle
proposte
di
modifica
dello
Statuto,
sullo
scioglimento
dell’Associazione
e
su
ogni
altro
argomento
di
carattere
straordinario
sottoposto
alla
sua
approvazione
dal
Consiglio
Direttivo.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 16) L’Associazione
è
retta
da
un
Consiglio
Direttivo
composto
da
tre
a
sette
membri,
eletti
dall’Assemblea
Ordinaria
fra
i
propri
componenti,
previa
determinazione
del
loro
numero. Il
Consiglio
dura
in
carica
due
anni
e
comunque
fino
all’Assemblea
Ordinaria
che
procede
al
rinnovo
delle
cariche
sociali. Al
termine
del
mandato
i
consiglieri
possono
essere
riconfermati. Se
nel
corso
del
biennio
vengono
meno
uno
o
più
consiglieri,
subentrano
i
primi
non
eletti,
che
rimangono
in
carica
solo
per
il
restante
periodo. Il
Consiglio
Direttivo
elegge,
nel
suo
seno,
un
il
Presidente,
il
Vice
Presidente
e
il
Segretario. I
membri
del
Consiglio
non
riceveranno
alcuna
remunerazione
in
dipendenza
della
loro
carica,
ma
potranno
ricevere
un
rimborso
per
le
spese
effettivamente
sostenute
nell’adempimento
del
loro
incarico,
previo
opportuno
rendiconto.
Articolo 17) Il
Consiglio
Direttivo
si
riunisce,
sempre
in
unica
convocazione,
possibilmente
una
volta
al
mese
e
comunque
ogni
qualvolta
il
Presidente
lo
ritenga
necessario,
o
quando
lo
richiedano
tre
componenti. Alle
riunioni
partecipa
il
Segretario.
In
assenza
del
medesimo
le
funzioni
saranno
svolte
da
un
membro
del
Consiglio
designato
dal
Presidente. Le
riunioni
del
Consiglio
Direttivo
saranno
convocate,
senza
formalità
di
sorta,
almeno
tre
giorni
prima
della
data
fissata. Le
riunioni
del
Consiglio
sono
valide
con
la
presenza
di
almeno
la
maggioranza
dei
suoi
componenti
e
sono
presiedute
dal
Presidente
o
dal
Vice
Presidente
o,
in
loro
assenza,
da
un
Consigliere
designato
dai
presenti. Le
sedute
e
le
deliberazioni
sono
fatte
constare
da
processo
verbale
sottoscritto
dal
Presidente
e
dal
Segretario. Il
Consiglio
Direttivo
delibera
a
maggioranza
semplice,
per
alzata
di
mano,
in
base
al
numero
dei
presenti.
In
caso
di
parità
prevale
il
voto
del
Presidente.
Articolo
18) Il
Consiglio
Direttivo
ha
il
compito
di: -
deliberare
sulle
questioni
riguardanti
l’attività
dell’Associazione
per
l’attuazione
delle
sue
finalità,
dando
esecuzione
alle
delibere
assembleari
ed
assumendo
tutte
le
iniziative
del
caso; -
predisporre
i
bilanci
consuntivi
da
sottoporre
all’Assemblea
per
l’approvazione; -
deliberare
su
ogni
atto
di
carattere
patrimoniale
e
finanziario
che
ecceda
l’ordinaria
amministrazione; -
dare
parere
su
ogni
altro
oggetto
sottoposto
al
suo
esame
dal
Presidente; -
deliberare
l’accettazione
o
il
rigetto
delle
domande
per
l’ammissione
dei
nuovi
Soci; -
decidere
nella
scelta
e
per
l’assunzione
del
personale
dipendente; -
deliberare
sull’adesione
e
partecipazione
dell’Associazione
ad
Enti
ed
Istituzioni
pubbliche
e
private
che
interessano
l’attività
dell’Associazione
stessa,
stabilendone
le
modalità
di
convenzione
e
designandone
i
rappresentanti
da
scegliere
fra
i
Soci. Il
Consiglio
Direttivo,
nell’esercizio
delle
sue
funzioni,
può
avvalersi
della
collaborazione
di
Commissioni
consultive
e
di
studio,
Gruppi
di
lavoro,
Comitati
tecnici
nominati
dal
Consiglio
stesso,
composti
da
Soci
e
non
soci.
PRESIDENTE
Articolo
19) Il
Presidente
dirige
l’Associazione
e
la
rappresenta
a
tutti
gli
effetti,
di
fronte
a
terzi
ed
in
giudizio. Il
Presidente
ha
la
responsabilità
generale
della
conduzione
e
del
buon
andamento
degli
affari
sociali. Al
Presidente
spetta
la
firma
degli
atti
sociali
che
impegnino
l’Associazione
sia
nei
riguardi
dei
Soci
che
dei
terzi. Il
Presidente
sovrintende
in
particolare
all’attuazione
delle
deliberazioni
dell’Assemblea
e
del
Consiglio
Direttivo. Il
Presidente
può
delegare,
ad
uno
o
più
Consiglieri,
parte
dei
suoi
compiti
in
via
transitoria
o
permanente.
Articolo
20) Il
Presidente
è
nominato
dal
Consiglio
Direttivo
tra
i
membri
del
Consiglio
stesso;
dura
in
carica
un
biennio
e
comunque
fino
all’Assemblea
ordinaria
che
procede
al
rinnovo
delle
cariche
sociali. In
caso
di
dimissioni
o
di
impedimento
grave,
tale
giudicato
dal
Consiglio
Direttivo,
il
Consiglio
stesso
provvede
ad
eleggere
un
nuovo
Presidente.
SEGRETARIO
Articolo
21) Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo per un biennio, fra i suoi componenti o anche fra persone non componenti il Consiglio ma socie dell’Associazione. Il
Segretario
dirige
gli
uffici
dell’Associazione,
cura
il
disbrigo
degli
affari
ordinari,
compila
e
conserva
i
Libri
Sociali
e
la
contabilità
dell’Associazione,
provvede
alla
firma
della
corrispondenza
corrente
e
svolge
ogni
altro
compito
a
lui
demandato
dalla
presidenza
dalla
quale
riceve
direttive
per
lo
svolgimento
dei
suoi
compiti;
partecipa
alle
sedute
del
Consiglio
Direttivo
ed
alle
riunioni
dell’Assemblea,
redigendone
i
verbali. Il
Segretario
avrà
cura,
in
particolare,
di
mantenere
contatti
con
gli
Uffici
pubblici
e
privati,
gli
Enti
e
le
Organizzazioni
che
interessano
l’attività
dell’Associazione.
TITOLO
IV
PATRIMONIO
E
FINANZE
Articolo
22) Il
patrimonio
dell’Associazione
è
costituito: -
dai
beni
mobili
ed
immobili
che
per
acquisti,
lasciti,
donazioni
comunque
vengano
in
proprietà
dell’Associazione; -
da
eventuali
fondi
di
riserva
costituiti
con
le
eccedenze
di
bilancio.
Articolo
23) Le
entrate
dell’Associazione
sono
costituite: -
dall’introito
delle
quote
sociali; -
da
eventuali
erogazioni,
donazioni
e
lasciti
dei
Soci
o
di
terzi; -
dai
proventi
ottenuti
da
gestioni
e
iniziative
diverse; -
da
contributi
di
Pubbliche
Amministrazioni,
Enti
locali,
Istituti
di
Credito
e
da
Enti
in
genere.
Articolo
24) Gli
utili
o
gli
avanzi
di
gestione
saranno
impiegati
esclusivamente
per
la
realizzazione
delle
attività
istituzionali
e
di
quelle
ad
esse
direttamente
connesse. Vi
è
divieto
di
distribuire,
anche
in
modo
indiretto,
utili
e
avanzi
di
gestione
nonché
fondi,
riserve
o
capitale
durante
la
vita
dell’Associazione,
salvo
che
questo
non
sia
imposto
dalla
legge.
TITOLO
V
DISPOSIZIONI
GENERALI
E
FINALI
Articolo
25) L’esercizio sociale inizia il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla compilazione del bilancio consuntivo che dovrà essere presentato all’Assemblea dei Soci per l’approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, o qualora particolari esigenze lo richiedano, entro sei mesi. Il
prospetto
di
bilancio
è
esposto
e
rimane
a
disposizione
dei
Soci
presso
la
Sede
legale
per
30
giorni
prima
dell’Assemblea
chiamata
ad
approvarlo.
Articolo
26) Lo
scioglimento
dell’Associazione
dovrà
essere
deciso
da
un’apposita
Assemblea
Straordinaria
opportunamente
convocata. In
caso
di
scioglimento
dell’Associazione
il
patrimonio
sarà
devoluto
ad
altre
Organizzazioni
non
lucrative
di
utilità
sociale
o
a
fini
di
pubblica
utilità,
sentito
l’organismo
di
controllo
di
cui
all’art.
3,
comma
190,
della
Legge
23
dicembre
1996,
n.
662,
salvo
diversa
destinazione
imposta
dalla
legge.
Articolo
27) Particolari
norme
di
funzionamento
e
di
esecuzione
del
presente
Statuto
potranno
essere
eventualmente
disposte
con
regolamento
interno
da
elaborarsi
a
cura
del
Consiglio
Direttivo. Per
tutto
quanto
non
espressamente
contemplato
nel
presente
Statuto
si
fa
rinvio
alle
norme
di
legge
ed
ai
principi
generali
dell’ordinamento
giuridico.
|
|
||||||